
ART. 10 Comma 3 Costituzione Italiana Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
La rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione)è costituita dagli Enti locali che con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo (FNPSA) realizzano, in collaborazione con organizzazioni del privato sociale, progetti di accoglienza integrata nell’ambito del welfare locale. Il coordinamento di tale rete è affidato al Servizio Centrale, un impianto messo in essere dal Ministero dell’Interno e affidato con convenzione all’Associazione nazionale dei comuni italiani. (ANCI)
La Cooperativa L’Opera di un Altro, quale ente attuatore, ha sin dal 2016 gestito alcuni progetti di accoglienza per alcuni comuni del Vallo di Diano e della Piana del Sele, progetti cronologicamente denominati prima Sprar e poi Siproimi destinati dal 2018 unicamente a titolari di protezione internazionale ( status riconosciuto dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) e a minori stranieri non accompagnati.
In seguito al decreto legge 130/2020 (art. 4, co.3-4), convertito con modificazioni in legge 173/2020, il sistema di accoglienza ribattezzato SAI amplia la platea dei beneficiari coinvolgendo anche i richiedenti protezione internazionale.
Oggi le strutture SAI, possono accogliere titolari di protezione speciale, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di calamità, vittime di sfruttamento lavorativo, migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, titolari di casi speciali – regime transitorio, neomaggiorenni affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.
I progetti SAI di accoglienza integrata vanno oltre il semplice vitto e alloggio e puntano a servizi volti all’autonomia individuale del beneficiario, quali l’insegnamento della lingua italiana, la mediazione linguistico-culturale, l’orientamento e l’inserimento lavorativo ed abitativo, la formazione, l’orientamento legale e la tutela sanitaria.
Le figure professionali che ruotano intorno ai progetti SAI sono il coordinatore l’èquipe, il mediatore, l’educatore, l’operatore dell’accoglienza, lo psicologo, l’operatore legale, l’assistente sociale.
Status di rifugiato Art. 1 A Convenzione di Ginevra del 1951
“Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”
Protezione sussidiaria (Art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs 251/07)
È persona ammissibile alla protezione sussidiaria colui per i quale non ci sono i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave.